1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominato «decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269», le parole da: «in tutto o in parte» fino a: «nel settore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dalla compagine sociale per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie».
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, le parole: «o strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie».
1. Dopo il comma 27 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«27-bis. Per il settore dell'artigianato, l'intervento del Fondo di garanzia di cui
1. I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal comma 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono sostituiti dai seguenti:
«4-bis. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e successive modificazioni, per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 svolgono in prevalenza attività di garanzia collettiva dei fidi. Ad essi non si applica il comma 4 del presente articolo».
2. I commi da 4-quater a 4-sexies dell'articolo 155 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal comma 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono abrogati.
1. Il comma 57 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è sostituito dai seguenti:
«57. Per il periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nell'articolo 10 del citato testo unico bancario. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si siano tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
57-bis. I confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
57-ter. I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrano i requisiti previsti dall'articolo 10 del testo unico bancario, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del medesimo testo unico entro diciotto mesi da tale data».
1. Al comma 4 dell'articolo 155 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non si applicano, altresì, gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni».
1. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo le parole: «dalla stessa data» sono inserite le seguenti: «e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici».
2. Dopo il comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
«55-bis. Le limitazioni del comma 55 non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino
1. I commi 25, 26, e 27 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono abrogati.
1. La garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concessa alle banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, di seguito denominate «PMI», economicamente e finanziariamente sane, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni.
2. La garanzia di cui al comma 1 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato «Fondo», in misura non superiore all'80 per cento dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80 per cento dell'importo dell'esposizione.
1. La controgaranzia del Fondo concessa ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come da ultimo modificato dalla presente legge, di seguito denominati «confidi», e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominati «altri fondi di garanzia», è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi alle PMI, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni, a condizione che la garanzia dei confidi e degli altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'articolo 9 della presente legge.
2. La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito sui finanziamenti alle PMI. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90 per cento della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.
3. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non può essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione
1. In sede di riparto per l'anno 2006 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, la dotazione del medesimo Fondo è incrementata in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006.
1. È istituito il «Fondo per la costituzione di nuovi fondi di garanzia collettiva fidi e per il cofinanziamento regionale» presso il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro. Il Fondo eroga alle associazioni di categoria, in proporzione al numero di imprese associate e ai finanziamenti garantiti in essere, un contributo al fondo interconsortile per la costituzione di nuovi confidi nelle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga altresì ai confidi esistenti incentivi alle fusioni
a) nella misura del 50 per cento, per i confidi, costituiti da almeno due anni, che negli ultimi due esercizi non hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 2 per cento;
b) nella misura del 30 per cento, per i confidi che nell'esercizio precedente non hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 4 per cento;
c) nella misura del 10 per cento, per i confidi che nell'esercizio precedente hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 6 per cento.
4. Il limite di reintegro fissato dal comma 3 è elevato di un ulteriore 10 per cento quando la garanzia consortile è prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi, o quando i confidi hanno competenza operativa estesa al territorio regionale. Il limite di reintegro è elevato di un ulteriore 20 per cento per i confidi ubicati nelle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e nei territori italiani colpiti
1. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1. Ai fini del controllo dei rischi connessi all'attività di finanziamento, secondo i criteri stabiliti dall'Accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, elaborato dal Comitato di Basilea, i confidi possono svolgere attività di valutazione del merito di credito a favore delle imprese ad essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante