PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Garanzie per l'acquisizione di partecipazioni).

      1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominato «decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269», le parole da: «in tutto o in parte» fino a: «nel settore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dalla compagine sociale per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie».

Art. 2.
(Attività dei confidi).

      1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, le parole: «o strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie».

Art. 3.
(Controgaranzia regionale).

      1. Dopo il comma 27 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «27-bis. Per il settore dell'artigianato, l'intervento del Fondo di garanzia di cui

 

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all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è previsto su iniziativa delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi multiregionali».

Art. 4.
(Iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal comma 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono sostituiti dai seguenti:

      «4-bis. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e successive modificazioni, per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie.
      4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 svolgono in prevalenza attività di garanzia collettiva dei fidi. Ad essi non si applica il comma 4 del presente articolo».

      2. I commi da 4-quater a 4-sexies dell'articolo 155 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal comma 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono abrogati.

 

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Art. 5.
(Disciplina transitoria per l'iscrizione all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. Il comma 57 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è sostituito dai seguenti:

      «57. Per il periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nell'articolo 10 del citato testo unico bancario. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si siano tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

          a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

          b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

          c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

 

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      57-bis. I confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
      57-ter. I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrano i requisiti previsti dall'articolo 10 del testo unico bancario, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del medesimo testo unico entro diciotto mesi da tale data».

Art. 6.
(Esclusione dei confidi dalla normativa antiriciclaggio).

      1. Al comma 4 dell'articolo 155 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non si applicano, altresì, gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni».

Art. 7.
(Convenzioni con enti pubblici, locali e territoriali).

      1. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo le parole: «dalla stessa data» sono inserite le seguenti: «e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici».
      2. Dopo il comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «55-bis. Le limitazioni del comma 55 non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino

 

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tra le materie di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 8.
(Fondo di garanzia per le PMI).

      1. I commi 25, 26, e 27 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono abrogati.

Art. 9.
(Garanzia diretta).

      1. La garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concessa alle banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, di seguito denominate «PMI», economicamente e finanziariamente sane, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni.
      2. La garanzia di cui al comma 1 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato «Fondo», in misura non superiore all'80 per cento dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80 per cento dell'importo dell'esposizione.

 

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      3. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia.
      4. In caso di inadempimento delle PMI, i soggetti richiedenti la garanzia possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tale caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile.

Art. 10.
(Controgaranzia).

      1. La controgaranzia del Fondo concessa ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come da ultimo modificato dalla presente legge, di seguito denominati «confidi», e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominati «altri fondi di garanzia», è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi alle PMI, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni, a condizione che la garanzia dei confidi e degli altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'articolo 9 della presente legge.
      2. La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito sui finanziamenti alle PMI. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90 per cento della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.
      3. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non può essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione

 

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e la remunerazione del rischio deve essere richiesta limitatamente all'importo del finanziamento non coperto dalla controgaranzia.
      4. La controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento delle PMI, a semplice richiesta dei confidi e degli altri fondi di garanzia che hanno pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei confidi e degli altri fondi di garanzia. In tale caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul debitore principale per le somme pagate in luogo dei confidi o degli altri fondi di garanzia a fronte della controgaranzia prestata, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile.

Art. 11.
(Rifinanziamento del Fondo).

      1. In sede di riparto per l'anno 2006 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, la dotazione del medesimo Fondo è incrementata in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006.

Art. 12.
(Fondo per la costituzione di nuovi fondi di garanzia collettiva fidi e per il cofinanziamento regionale).

      1. È istituito il «Fondo per la costituzione di nuovi fondi di garanzia collettiva fidi e per il cofinanziamento regionale» presso il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro. Il Fondo eroga alle associazioni di categoria, in proporzione al numero di imprese associate e ai finanziamenti garantiti in essere, un contributo al fondo interconsortile per la costituzione di nuovi confidi nelle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga altresì ai confidi esistenti incentivi alle fusioni

 

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mediante un contributo al fondo rischi del confidi risultante dalla fusione in misura pari al 10 per cento dell'ammontare di tale fondo, elevato al 20 per cento nelle aree di declino industriale di cui all'obiettivo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché contributi per spese di informatizzazione e costituzione di banche dati nella struttura organizzativa dei confidi.
      3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro il 31 dicembre 2006, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono attribuite a ciascuna regione a titolo di cofinanziamento di risorse regionali di pari ammontare, in misura inversamente proporzionale alle perdite riscontrate, a fine esercizio, nei confidi regionali nelle misure del 50, del 30 e del 10 per cento delle perdite subite dai confidi regionali nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, e in particolare:

          a) nella misura del 50 per cento, per i confidi, costituiti da almeno due anni, che negli ultimi due esercizi non hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 2 per cento;

          b) nella misura del 30 per cento, per i confidi che nell'esercizio precedente non hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 4 per cento;

          c) nella misura del 10 per cento, per i confidi che nell'esercizio precedente hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 6 per cento.

      4. Il limite di reintegro fissato dal comma 3 è elevato di un ulteriore 10 per cento quando la garanzia consortile è prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi, o quando i confidi hanno competenza operativa estesa al territorio regionale. Il limite di reintegro è elevato di un ulteriore 20 per cento per i confidi ubicati nelle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e nei territori italiani colpiti

 

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da fenomeni di declino industriale di cui all'obiettivo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. Con il medesimo decreto di cui al citato comma 3 sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per la concessione degli incentivi, dei contributi e per il cofinanziamento regionale di cui al presente comma.
      5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 13.
(Incentivi fiscali).

      1. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 14.
(Rating delle PMI).

      1. Ai fini del controllo dei rischi connessi all'attività di finanziamento, secondo i criteri stabiliti dall'Accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, elaborato dal Comitato di Basilea, i confidi possono svolgere attività di valutazione del merito di credito a favore delle imprese ad essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

 

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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.